Art. 3.
(Modifica all'articolo 689 del codice penale).

      1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno».